COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL.CRECCHIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA POL.CRECCHIO/G.S.A.VIDEOTOM GUARDIAGRELE DISPUTATA IL 2/11/02 PER IL CAMPIONATO DI AMATORI GIR.A PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SCOGNA VINCENZO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 14/11/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL.CRECCHIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA POL.CRECCHIO/G.S.A.VIDEOTOM GUARDIAGRELE DISPUTATA IL 2/11/02 PER IL CAMPIONATO DI AMATORI GIR.A PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SCOGNA VINCENZO. Con reclamo ritualmente proposto, la soc.Pol.Crecchio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società G.S.A. Videotom Guardiagrele per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Scogna Vincenzo che non aveva titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserato per partecipare all’attività Amatori ed inoltre inibito fino al 4/11/02 con C.U.n. 6 del 24/10/02 Comitato Prov.Chieti Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Scogna Vincenzo era effettivamente inibito a ricoprire incarichi attinenti a gare di calcio fino al 4/11/02 come risulta dal C.U. sopra indicato. Alla sanzione della perdita della gara in danno della società G.S.A. Videotom Guardiagrele consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla società G.S.A. Videotom Guardiagrele la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: AMATORI CRECCHIO 2 / VIDEOTOM GUARDIAGRELE 0, nonché l’ammenda di Euro 104,00.
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