COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FC. CSC INCORONATA VASTO E A.S. INA CRISCI VASTO IN RELAZIONE ALLA GARA INCORONATA/INA CRISCI DISPUTATA IL 30/11/02 PER IL CAMPIONATO AMATORI ZONA VASTO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FC. CSC INCORONATA VASTO E A.S. INA CRISCI VASTO IN RELAZIONE ALLA GARA INCORONATA/INA CRISCI DISPUTATA IL 30/11/02 PER IL CAMPIONATO AMATORI ZONA VASTO Con reclamo ritualmente proposto la F.C. CSC INCORONATA VASTO ha chiesto infliggersi alla A.S.INA CRISCI VASTO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 per aver quest’ultima società utilizzato il calciatore Scampoli Fernando che non aveva titolo a prendervi parte perché squalificato per due gare con provvedimento del G.S. pubblicato sul C.U. n.10 del 27/11/02 Anche la A.S. INA CRISCI VASTO ha inoltrato reclamo in relazione alla gara suddetta chiedendo l’omologazione del risultato di 2 – 1 in suo favore acquisito sul campo e l’annullamento della sanzione inflitta al proprio tesserato. Ha dedotto in proposito che il provvedimento disciplinare era stato adottato a seguito di uno scambio di persona avvenuto alla fine della gara INA CRISCI/CUPELLO UNITED del 16/11/02 senza che, , peraltro, il direttore di gara avesse formalizzato una qualsiasi decisione, e che solo in data 2/12/02 allorquando le è stato recapitato a mezzo del servizio postale il C.U.n.10 del 27/11/02 è stata resa edotta della squalifica. I due reclami vengono preliminarmente riuniti per evidenti ragioni di connessione. Nel merito, osserva la Commissione Disciplinare che l’impugnazione della F.C. CSC INCORONATA VASTO deve essere accolta, risultando dagli atti ufficiali che il calciatore Scampoli Fernando alla data del 30/11/02 era squalificato per effetto del menzionato provvedimento pubblicato sul C.U. n.10 del 27/11/02 e non potendo quindi essere utilizzato nella gara in epigrafe. Deve essere respinto, invece, il reclamo proposto dalla A.S. INA CRISCI VASTO poiché inammissibile quanto alla posizione del calciatore, giusta il disposto di cui all’art.41, comma 3, C.G.S., ed infondato in relazione all’esito della gara. Infatti i Comunicati Ufficiali si presumono conosciuti dalle società e dai tesserati a far data dalla loro pubblicazione e non dal materiale recapito a mezzo del servizio postale, che è mero atto di cortesi, sicchè la società reclamante era adotta della sanzione comminata al proprio tesserato già prima della disputa della gara in questione e non avrebbe dovuto consentirne l’impiego. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla A.S. INA CRISCI VASTO la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 2 disponendo restituirsi alla FC CSC INCORONATA VASTO la tassa di gravame; - di respingere il reclamo proposto dalla A.S. INA CRISCI VASTO disponendo incamerarsi la relativa tassa. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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