COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA SOC.AMATORI CALCIO S.LIBERATA E G.S. S.APOLLINARE AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA IN DANNO DI ENTRAMBE LE SOCIETA’, AMMENDA DI EURO 100,00 CON DIFFIDA, SQUALIFICA FINO AL 28/2/03 AL SIG.NOTIVIO PAOLO DELLA S.LIBERATA E FINO AL 31/1/03 AL SIG. CATENARO CARMINE DEL S.APOLLINARE) IN RELAZIONE ALLA GARA S.APOLLINARE/S.LIBERATA DEL 23/11/02 (C.U.N.11 – DELEGAZIONE LANCIANO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA SOC.AMATORI CALCIO S.LIBERATA E G.S. S.APOLLINARE AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA IN DANNO DI ENTRAMBE LE SOCIETA’, AMMENDA DI EURO 100,00 CON DIFFIDA, SQUALIFICA FINO AL 28/2/03 AL SIG.NOTIVIO PAOLO DELLA S.LIBERATA E FINO AL 31/1/03 AL SIG. CATENARO CARMINE DEL S.APOLLINARE) IN RELAZIONE ALLA GARA S.APOLLINARE/S.LIBERATA DEL 23/11/02 (C.U.N.11 – DELEGAZIONE LANCIANO) Con appello ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione, le società S.Liberata e S.Apollinare hanno impugnato le sanzioni di cui in epigrafe, adottate dal G.S. in relazione ai fatti accaduti durante la gara che avevano costretto l’arbitro a sospenderla per responsabilità di entrambe le società, chiedendone la revoca con addebito delle responsabilità all’altra società. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, confermava gli originari riferimenti precisando con dovizia di particolari i fatti addebitati ai singoli tesserati e le relative responsabilità in ordine alla rissa generale che aveva causato la decisione di sospendere la gara. Osserva la Commissione che gli appelli sono infondati e non meritano accoglimento. Premesso che non è consentito, per regolamento, procedere al confronto richiesto dalla soc.S.Liberata, va rilevato che le ragioni esposte negli atti di appello non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali mentre i precisi riferimenti dell’arbitro, confermati nel supplemento e da ritenere fonte di prova privilegiata rispetto alle deduzioni delle parti, fanno ritenere come congrue ed adeguate le sanzioni adottate dal primo Giudice. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere gli appelli disponendo incamerarsi le tasse versate.
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