COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZESE DELLA FIGC-LND DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE DI LANCIANO IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA DINAMO CASTELFRENTANO/G.S.APOLLINARE DISPUTATA IL 30/11/02 PER IL CAMPIONATO AMATORI DI LANCIANO (C.U.N.11 DEL 4/12/02)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 32 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZESE DELLA FIGC-LND DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE DI LANCIANO IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA DINAMO CASTELFRENTANO/G.S.APOLLINARE DISPUTATA IL 30/11/02 PER IL CAMPIONATO AMATORI DI LANCIANO (C.U.N.11 DEL 4/12/02)
Con nota del 24/12/02, il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo ha dichiarato la nullità del procedimento di cui in epigrafe, avvalendosi del disposto del cui all’art.40 CGS, chiedendo adottarsi provvedimenti congrui a carico del calciatore Di Nunzio Adriano del .S.S.Apollinare.
Questi, infatti, con provvedimento del G.S. della delegazione FIGC di Lanciano, pubblicata sul C.U.n.11 del 4/12/02, era stato squalificato per n.4 giornate per tentativo di aggressione e minacce in danno del direttore di gara nel corso della gara amatoriale Nuova Dinamo Castelfrentano/G.S. S,Apollinare disputata il 30/11/02.
Osserva la Commissione che il comportamento tenuto dal Di Nunzio nel corso della gara (quanto accaduto il giorno successivo e riportato nel referto arbitrale non può costituire oggetto di esame in questa sede) appare meritevole della sanzione della squalifica a termine fino al 31/5/03
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere al calciatore Di Nunzio Adriano la squalifica fino al 31/5/03.
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