COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.RIPA TEATINA AVVERSO LA DECISIONE (PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA AL CALCIATORE DI PIETRO ARMANDO FINO AL 30/6/04) IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI RIPA TEATINA/A.M.VILLANOVA DISPUTATA L’8/2/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N.22 DEL 20/2/03 COM.PROV.CH.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.RIPA TEATINA AVVERSO LA DECISIONE (PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA AL CALCIATORE DI PIETRO ARMANDO FINO AL 30/6/04) IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI RIPA TEATINA/A.M.VILLANOVA DISPUTATA L’8/2/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N.22 DEL 20/2/03 COM.PROV.CH.) Con appello ritualmente proposto la società Amatori Ripa Teatina ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S.per aver il calciatore colpito l’arbitro della gara con un calcio alla coscia e per essere stata inflitta la sanzione della perdita della gara, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione della squalifica. Ha dedotto l’appellante che non si sarebbero verificati episodi tali da giustificare la sospensione della gara e che il comportamento del calciatore si sarebbe limitato ad un tentativo di reazione dovuto alle provocazioni messe in atto dal direttore di gara. L’arbitro della gara in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando con dovizia di particolari i singoli episodi e ribadendo di essere stato spintonato, minacciato e ingiuriato dai calciatori del Ripa Teatina. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Di Pietro ha tenuto un comportamento gravemente scorretto e violento nei confronti del direttore di gara mentre risultano comprovate che condizioni oggettive che hanno indotto quest’ultimo a sospendere la gara ed evidenti le responsabilità dei calciatori del Ripa Teatina. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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