COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/05/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. PIZZERIA ROMAGNOLI VASTO AVVERSO LE DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA DEI CALCIATORI IACOVITTI EUGENIO PER SETTE GIORNATE, SECCIA TOMMASO PER CINQUE GIORNATE, SOMMA PIERO, CICCARONE GIUSEPPE, MUCCI FRANCESCO E SALVATORELLI CRISTIAN PER QUATTRO GIORNATE, AMMENDA DI EURO 100,00 ALLA SOCIETA’) IN RELAZIONE ALLA GARA F.C. PIZZERIA ROMAGNOLI VASTO/A.C. COMPARI VASTO DISPUTATA L’11/5/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI DELEGAZIONE DI VASTO (C.U.N.32 DEL 14/5/03 DELLA DELGAZIONE DI VASTO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/05/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. PIZZERIA ROMAGNOLI VASTO AVVERSO LE DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA DEI CALCIATORI IACOVITTI EUGENIO PER SETTE GIORNATE, SECCIA TOMMASO PER CINQUE GIORNATE, SOMMA PIERO, CICCARONE GIUSEPPE, MUCCI FRANCESCO E SALVATORELLI CRISTIAN PER QUATTRO GIORNATE, AMMENDA DI EURO 100,00 ALLA SOCIETA’) IN RELAZIONE ALLA GARA F.C. PIZZERIA ROMAGNOLI VASTO/A.C. COMPARI VASTO DISPUTATA L’11/5/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI DELEGAZIONE DI VASTO (C.U.N.32 DEL 14/5/03 DELLA DELGAZIONE DI VASTO) Con appello proposto nei termini, la società F.C.Pizzeria Romagnoli Vasto ha impugnato i provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver. il direttore di gara dovuto sospendere la gara al 47’ del secondo tempo a seguito di una rissa scatenatasi tra le due squadre in campo; il calciatore Iacovitti Eugenio, capitano della squadra, ingenerato la rissa, unitamente ad altro calciatore della squadra avversaria, a seguito dei reciproci colpi; il calciatore Seccia Tommaso partecipato alla rissa con l’aggravante di essere tornato in campo, da circa 60 metri, per prenderne parte; i calciatori Mucci, Somma, Ciccarone, Salvatorelli partecipato attivamente alla rissa. Chiedendo la conferma del risultato di 2 a 1 acquisito in campo in proprio favore o, in via subordinata, la ripetizione della gara, l’annullamento delle squalifiche inflitte ai calciatori Seccia, Mucci, Somma, Ciccarone e Salvatorelli, l’annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al calciatore Iacovitti. Preliminarmente osserva la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui la soc.appellante impugna la sanzione disciplinare dell’esito gara, atteso che non risulta prova dell’avvenuta spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dell’atto di appello alla società avversaria, così come prescrive l’art.42 comma 6, NOIF. Quanto alle altre sanzioni irrogate dal G.S., ha dedotto l’appellante che mai alcuna rissa si è svolta in campo per essersi limitati i calciatori delle due squadre ad accorre sul luogo dove il calciatore Iacovitti ed altro calciatore della squadra avversaria stavano colpendosi e ad assistere alla “colluttazione” senza prenderne parte attiva. In definitiva, la soc.appellante sostiene che i propri tesserati non si sono resi responsabili dei fatti così come descritti dall’arbitro nel referto di gara, insistendo per l’audizione dei proprie tesserati colpiti dalle sanzioni disciplinari, nonché del direttore di gara. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento, atteso che nel supplemento di rapporto l’arbitro della gara ha descritto con estrema precisione e puntualità i comportamenti tenuti dai tesserati della società appellante, i quali si sono resi responsabili di atti violenti posti in essere reciprocamente e nei confronti dei calciatori della squadra avversaria Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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