COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORIALE – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCINA CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.S. PESCINA/AMATORI PESCINA DISPUTATA IL 3/5/03 PER IL CAMPIONATO AMATORIALE GIRONE UNICO (C.U.N.37 DEL 21/5/03 COM.PROV.AQ) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PATANE’ MAURIZIO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORIALE - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 12/06/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCINA CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.S. PESCINA/AMATORI PESCINA DISPUTATA IL 3/5/03 PER IL CAMPIONATO AMATORIALE GIRONE UNICO (C.U.N.37 DEL 21/5/03 COM.PROV.AQ) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PATANE’ MAURIZIO Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.Pescina ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società Amatori Pescina per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Patanè Maurizio che non aveva titolo a parteciparvi in quanto non in possesso del nulla osta “ufficiale” della società di appartenenza, vale a dire l’A.S. Pescina. A giudizio della società reclamante, nessuna fede sarebbe attribuibile alla scrittura autografa del Presidente P.T. dell’A.S.Pescina, Franco Forte, datata 30/10/02, poiché non risulterebbe protocollata dal Comitato Provinciale di competenza. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Provinciale di L’Aquila risulta inequivocabilmente che il nulla osta rilasciato al calciatore Maurizio Patanè dal Presidente dell’A.S.Pescina Calcio in data 30/10/02, è stato regolarmente protocollato dal detto Comitato in data 23/1/03, onde la dedotta irregolarità della posizione del calciatore si appalesa manifestatamente infondata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa nei confronti dell’A.S.Pescina Calcio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it