COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 31/10/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. SULMONA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/11/01 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE RUTOLO FABIO IN RELAZIONE ALLA GARA CASOLI / SULMONA DISPUTATA IL 30/09/01 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U.N. 15 DEL 4/10/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 31/10/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. SULMONA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/11/01 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE RUTOLO FABIO IN RELAZIONE ALLA GARA CASOLI / SULMONA DISPUTATA IL 30/09/01 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U.N. 15 DEL 4/10/01) Con appello ritualmente proposto , la S.S. Sulmona Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe , adottato dal G.S. per avere il Rutolo rivolto frasi offensive al pubblico e per aver toccato il viso all'arbitro in occasione della sua espulsione, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l'appellante l'eccessivita' della sanzione in quanto non si era tenuto conto che il Rutolo era stato precedentemente colpito dal portiere della squadra avversaria con calci e pugni e , comunque, aveva toccato il viso dell'arbitro solo con l ' intento di scusarsi dell' accaduto. L' arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che il gesto compiuto dal calciatore era stato fatto in segno di " sfotto' " ed era comunque, privo di intento violento o aggressivo. L'appello e' infondato e non merita accoglimento. Pure con le precisazioni fornite dal Direttore di gara, la sanzione inflitta dal primo Giudice appare congrua mentre va evidenziato che il prescritto gesto di violenza che sarebbe stato commesso in danno dal Rutolo non e' stato rilevato dal Direttore di gara ne da i suoi assistenti . Per questi motivi, la C.D. DELIBERA di respingere l' appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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