COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLEZA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 09/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 5/ 1/2003 RENATO CURI ANGOLANA SRL – NOTARESCO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLEZA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 09/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 5/ 1/2003 RENATO CURI ANGOLANA SRL - NOTARESCO Il Giudice Sportivo -visto il referto arbitrale e il referto dell'assistente arbitrale dai quali, in relazione alla gara in epigrafe, si evince che: -al 26°del 2° tempo, sul punteggio di 1 a 1, veniva espulso Cavallito Simone Marco, calciatore della Societa' Notaresco, per fallo da tergo su un avversario senza possibilita' di colpire il pallone. -al 47°del 2° tempo l'attenzione dell'arbitro veniva attirata dal suo assistente Vitelli Giuseppe, che segnalava un'azione fallosa, in area di rigore del Notaresco, da parte di calciatore, della stessa Societa', Triboletti Andrea, a danno di calciatore avversario, che veniva colpito volontariamente con una violenta gomitata al volto. L'arbitro si dirigeva verso il Triboletti, per decretare il calcio di rigore e mentre esibiva il cartellino rosso per l'espulsione dell'autore del fallo, veniva circondato da piu' calciatori della Societa' Notaresco che protestavano vivacemente. -Nel frangente il Capitano della citata Societa' Collevecchio Fortunato, si dirigeva di corsa verso il suddetto assistente, con fare minaccioso. A seguito del comportamento del capitano, altri giocatori non identificati, unitamente al Dirigente della Societa' Notaresco Fedele Roberto, circondavano inveendo, con reiterate e gravi minacce, l'arbitro e l'assistente, che erano costretti ad indietreggiare per evitare il contatto fisico. Nel corso delle proteste, un calciatore di riserva del Notaresco, non potuto identificare calciava con violenza il pallone all'indirizzo dell'assistente, che attinto agli organi genitali, cadeva in terra lamentando forti dolori. Seppure in terra i citati Fedele e Collevecchio continuavano ad inveire nei confronti dell'assistente. A questo punto il Direttore di gara non riteneva piu' sussistenti le condizioni per garantire l'incolumita' della terna, sospendendo la gara. Durante il tragitto per raggiungere gli spogliatoi ed anche all'interno degli stessi, il citato Fedele, unitamente ad altri tesserati non identificati, continuavano a minacciare ed ingiuriare la terna,che era costretta a rimanere nello spogliatoio per circa un'ora. Solo a seguito dell'intervento delle FF. PP. la terna abbandonava il campo sportivo e l'assistente Vitelli veniva accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara, dove veniva giudicato guaribile in giorni 4 s.c., per trauma contusivo alla regione inguino scrotale sinistra ed il giorno successivo all'Ospedale di Vasto per ulteriori accertamenti. -considerato che i gravi episodi sopradescritti, avvenuti in campo avverso, sono riconducibili alla responsabilita' dei tesserati della Societa' Notaresco, recidiva; -visti gli artt. 64 N.O.I.F. e 2 12 e 14 C.G.S.; DELIBERA 1)di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Societa' Notaresco con il seguente punteggio:Renato Curi Angolana - Notaresco 2 - 0; 2)di infliggere a carico della Societa' Notaresco la squalifica del campo per 1 (una) giornata di gara con effetto immediato; 3)di comminare a carico della Societa' Notaresco l'ammenda di Euro 775,00; 4)di inibire il Dirigente Fedele Roberto (Notaresco) fino al 30-04-03; 5)di infliggere al calciatore Cavallito Simone Marco (Notaresco) la squalifica per 1 (una) gara; 6)di infliggere al calciatore Triboletti Andrea (Notaresco)la squalifica per 2 (due) gare; 7)di infliggere al calciatore Collevecchio Fortunato (Capitano della Societa' Notaresco) la squalifica per 5 (cinque) gare; 8)di sospendere da ogni attivita' lo stesso calciatore Collevecchio Fortunato nella sua qualita' di Capitano della Societa' Notaresco fino al 31-12-04, con l'intesa che, tale responsabilita' verra' meno nel momento in cui, comunque, verra' individuato l'autore dell'atto di violenza in danno dell'A.A., con conseguente revoca del provvedimento di sospensione, fermo restando la squalifica di cinque giornate di cui al precedente punto 7; 9)si fa obbligo di risarcire i danni documentati.
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