COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLEZA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 09/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. SANTEGIDIESE CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MOSCARDELLI DANILO IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE/MOSCIANO DISPUTATA IL 22/12/02 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLEZA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 09/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. SANTEGIDIESE CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MOSCARDELLI DANILO IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE/MOSCIANO DISPUTATA IL 22/12/02 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA Con reclamo pervenuto a questa Commissione a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Giudice Sportivo la A.S. Santegiediese Calcio ha chiesto infliggersi alla A.S.Mosciano Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 – 1, per aver quest’ultima utilizzato nel corso della stessa il calciatore Moscardelli Danilo che non avrebbe potuto prendervi parte perché proveniente dalla Fidelis Andria, società professionista che milita nel Campionato di serie C/2 – girone C. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è infondato. La norma invocata, infatti (art. 117 della N.O.I.F.), sancisce il divieto al calciatore non professionista che nella stessa stagione sportiva stipuli un contratto da professionista e ne ottenga la risoluzione consensuale, di richiedere un nuovo tesseramento da non professionista fino al termine della stagione sportiva in corso. Nel caso di specie tale previsione non ricorre, atteso che il Moscardelli non può considerarsi “non professionista” in quanto, già tesserato per la società Rosetana nel corso della stagione sportiva 2001/2002, risulta dagli atti in possesso dei competenti Comitati che in data 9/7/02 è stato svincolato dalla stessa società, perdendo da qual momento lo status di “calciatore non professionista” Successivamente, in data 14/8/02 lo stesso è stato tesserato con la società Fidelis Andria ed in data 21/10/02 è intervenuta con quest’ultima la risoluzione consensuale del contratto: Infine, solo in data 19/12/02 lo stesso calciatore è stato tesserato con la società Mosciano Calcio, con la conseguenza che la sua partecipazione alla gara oggetto di reclamo deve ritenersi regolare. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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