COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLEZA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 5/1/2003 RENATO CURI ANGOLANA SRL – NOTARESCO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLEZA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 5/1/2003 RENATO CURI ANGOLANA SRL - NOTARESCO Il Giudice Sportivo - visto il proprio provvedimento disciplinare ( vedi C.U. n. 29 del 9/1/2003) , con il quale e' stata comminata a carico del calciatore Collevecchio Fortunato, nella sua qualita' di capitano della Soc.Notaresco, la sospensione da ogni attivita' fino al 31/12/2004, ai sensi dell' art.64 NOIF, con l'intesa, che tale responsabilta' sarebbe venuta meno nel momento in cui sarebbe stato individuato, comunque, l'autore dell 'atto di violenza in danno dell'Assistente dell'arbitro, Sig.Vitelli , il quale era caduto in terra (al 47' del secondo tempo), lamentando forti dolori per essere stato colpito agli organi genitali da una pallonata scagliata con veemenza, dalla panchina da un calciatore di riserva della Soc.Notaresco, non potuto identificare, riportando trauma contusivo alla regione inguino scrotale sinistra giudicata guaribile in 4 giorni s.c., come da certificato rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara, ove era stato accompagnato; - vista la dichiarazione di responsabilita' del 16/01/2003, rimessa dal calciatore del Notaresco Franchetti Nico, con la quale questi ammette di essere stato l'autore dell'atto di violenza sopra specificato e, premesso di essere profondamente pentito dell'inconsulto gesto per i danni prodotti all'A.A., Sig.Vitelli, ed alla Societa' di appartenenza per le gravi sanzioni arrecate, chiede la concessione delle attenuanti costituite dalla sua esuberanza giovanile ( 20 anni di eta') che lo ha trascinato a reagire inconsultamente ed ingenuamente ad una ritenuta grave ingiustizia subita dalla sua squadra; dall'avere calciato il pallone verso l'A.A. da circa 15 metri con stizza, ma senza intenzione di colpirlo e tanto meno di colpirlo laddove e' stato accidentalmente colpito e, soprattutto, di fargli male; dall'essersi, non appena rientrati nello spogliatoio, accusato dall'atto inconsulto e, mortificato, scusato con i compagni, l'allentaore ed i dirigenti, senza possibilita' di farlo nei confronti dell'A.A., poiche' non lo consentiva la particolare situazione nei corridoi; - vista la ripresa televisiva in ordine all'episodio, dalla quale e' verosimile dedurre la fondatezza delle invocate attenuanti; - tenute presenti le giustificazioni fornite nella citata documentazione di responsabilita' del calciatore Franchetti Nico (Soc.Notaresco), DELIBERA a) di revocare la sospensione fino al 31/12/2004 comminata a carico del capitano del Notaresco Collevecchio Fortunato, fermo restando la squalifica di 5 (cinque) giornate inflittagli per altra infrazione disciplinare (C.U. n. 29 del 9/01/2003); b) di squalificare il calciatore Franchetti Nico (Soc.Notaresco) fino al 30/09/2003.
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