COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 11/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 23/ 9/ 2001 POPOLI CALCIO – TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 11/10/2001 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO
GARA DEL 23/ 9/ 2001 POPOLI CALCIO - TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della Popoli Calcio avverso l'esito della gara in epigrafe , nonche' quello della S.S. Tiburfuoco Calcio, reclami con i quali rispettivamente le due Societa' chiedono quanto a Popoli Calcio la ripetizione della gara e quanto al Tiburfuoco la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Popoli Calcio;
- visto il rapporto dell'arbitro nel quale viene riferito che, dopo l'espulsione dei calciatori D'Agostino Alessandro (Popoli Calcio) e D'Alonzo Wiliam (Tiburfuoco Calcio), tra alcuni tesserati di entrambe le squadre, che sedevano in panchina, si verificava una violenta rissa; che dopo alcuni minuti di sospensione della partita, l'arbitro vista l'impossibilita' di proseguire la gara, la sospendeva definitivamente;
- visto l'art.12 C.G.S.,
DELIBERA
a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le Societa' con il punteggio di 2 a 0;
b) di respingere per l'effetto i reclami avanzati dalla Popoli Calcio e dalla Tiburfuoco Calcio;
c) di addebitare ad entrambi i ricorrenti la tassa reclamo.