COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 17 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA TIBURFUOCO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. ( SQUALIFICHE PER N.4 GARE AI CALCIATORI DI PECO MARIO, PRATESI LUCA, ZURCHER PATRIZIO, PALUMBO MIRKO, FOIS PATRIZIO, CORNACCHIA ANDREA E PETRELLI ANDREA; INIBIZIONE FINO AL 31/12/01 AL DIRIGENTE TUZZOLINO CLAUDIO) IN RELAZIONE ALLA GARA POPOLI/TIBURFUOCO DISPUTATA IL 23/9/01 PER IL CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA (C.U.N.13 DEL 27/9/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 17 del 18/10/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA TIBURFUOCO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. ( SQUALIFICHE PER N.4 GARE AI CALCIATORI DI PECO MARIO, PRATESI LUCA, ZURCHER PATRIZIO, PALUMBO MIRKO, FOIS PATRIZIO, CORNACCHIA ANDREA E PETRELLI ANDREA; INIBIZIONE FINO AL 31/12/01 AL DIRIGENTE TUZZOLINO CLAUDIO) IN RELAZIONE ALLA GARA POPOLI/TIBURFUOCO DISPUTATA IL 23/9/01 PER IL CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA (C.U.N.13 DEL 27/9/01) Con appello ritualmente proposto, la S.S. Tiburfuoco, ha impugnato i provvedimenti disciplinari di cui in epigrafe chiedendone l’annullamento. Ha dedotto l’appellante la insussistenza dei fatti addebitati e, comunque, l’eccessività delle sanzioni in quanto, a seguito della confusione creatasi, l’arbitro della gara non sarebbe stato in grado di verificare con esattezza lo svolgimento di fatti accaduti e di accertare le responsabilità. L’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il direttore di gara ha chiaramente descritto i fatti ed accertate le responsabilità cosicchè, ritenute congrue ed adeguate le sanzioni inflitte, queste ultime devono essere confermate. D’altro canto le semplici ed interessate considerazioni proposte dalla soc. appellante non valgono ad inficiare il rapporto di gara che, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it