COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 25/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. TORRICELLA SICURA AVVERSO LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEL DIRIGENTE FALCONI EMIDIO (INIBIZIONE FINO AL 31/3/02 E DEI CALCIATORI DI TEODORO ALBERTO (SQULIFICA FINO AL 31/12/02) E BUCCIARELLI FABIO (SQUALIFICA FINO AL 30/6/02) E L’AMMENDA DI £.450.000 ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. TORRICELLA/MARTINSICURO DISPUTATA IL 23/9/01 ( C.U. N.13 DEL 27/9/01 DEL C.R.ABRUZZESE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 25/10/2001 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. TORRICELLA SICURA AVVERSO LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEL DIRIGENTE FALCONI EMIDIO (INIBIZIONE FINO AL 31/3/02 E DEI CALCIATORI DI TEODORO ALBERTO (SQULIFICA FINO AL 31/12/02) E BUCCIARELLI FABIO (SQUALIFICA FINO AL 30/6/02) E L’AMMENDA DI £.450.000 ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. TORRICELLA/MARTINSICURO DISPUTATA IL 23/9/01 ( C.U. N.13 DEL 27/9/01 DEL C.R.ABRUZZESE) Con appello ritualmente proposto, la A.S. Torricella Sicura ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendo la revoca e la riduzione delle sanzioni inflitte per essere insussistenti i fatti addebitati o comunque meritevoli di una riduzione. Preliminarmente osserva la Commissione Disciplinare che non possono essere prese in esame le testimonianze allegate all’atto di appello in quanto irrituali e non ammesse dal Codice di Giustizia Sportiva. Nel merito, ritiene la Commissione Disciplinare che le sanzioni inflitte al dirigente Falconi Emidio ed al calciatore Di Teodoro Alberto debbono essere confermate così come la sanzione pecuniaria a carico della società in considerazione di quanto emerso dal supplemento di rapporto dell’arbitro della gara:. In particolare, per quanto attiene alla posizione del Di Teodoro Alberto, portiere della A.S. Torricella Sicura, che la società appellante assume estraneo all’episodio contestato, l’arbitro della gara ha fornito chiarimenti in ordine alla identificazione, atteso che ha riferito di aver visto e sentito il guanto dello stesso poggiarsi sulle sue spalle nel momento in cui veniva colpito con una ginocchiata alla schiena. Ritiene la Commissione Disciplinare, invece, che la sanzione inflitta al calciatore Bucciarelli Fabio possa essere ridotta, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Bucciarelli Fabio fino al 31/3/02, conferma, nel resto, le impugnate decisioni. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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