COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 25/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. POPOLI CALCIO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 31/3/02 A CARICO DEL DIRIGENTE SANTORO MORIONDO NONCHE’ VERSO AL SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA AI CALCIATORI CAVALIERE DANIEL, CUZZOPOLI MIRKO, GIOVANI MAURO, PAOLUCCI FRANCESCO, SULPRIZIO STEFANO, VERNACOTOLA GREGORIO E VISCONTI CRISTIAN ED AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL GIOCATORE D’’GOSTINO ALESSANDRO. SANZIONI TUTTE COMMINATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POPOLI/TIBURFUOCO ABRUZZO DISPUTATA IL 23/9/01 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE C (C.U. N.13 DEL 27/9/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 25/10/2001 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. POPOLI CALCIO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 31/3/02 A CARICO DEL DIRIGENTE SANTORO MORIONDO NONCHE’ VERSO AL SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA AI CALCIATORI CAVALIERE DANIEL, CUZZOPOLI MIRKO, GIOVANI MAURO, PAOLUCCI FRANCESCO, SULPRIZIO STEFANO, VERNACOTOLA GREGORIO E VISCONTI CRISTIAN ED AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL GIOCATORE D'’GOSTINO ALESSANDRO. SANZIONI TUTTE COMMINATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POPOLI/TIBURFUOCO ABRUZZO DISPUTATA IL 23/9/01 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE C (C.U. N.13 DEL 27/9/01) Con appello ritualmente proposto, la S.S.Popoli Calcio ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S., chiedendone l’annullamento, o, in subordine, la riduzione. A sostegno, ha dedotto la società ricorrente come vi sia stata provocazione da parte di un giocatore avversario, il cui comportamento avrebbe poi determinato la reazione di taluni tesserati del Popoli Calcio, mentre, con riferimento al dirigente, quest’ultimo sarebbe intervenuto al solo fine di sedare la rissa. L’appello non appare meritevole di accoglimento. Difatti, anche in sede di supplemento arbitrale vengono confermati gli originari riferimenti che fanno apparire i fatti contestati di particolare gravità tale da determinare, peraltro, l’arbitro a sospendere la gara per gli incidenti verificatisi sul terreno di giuoco. Apparendo, dunque, congrue le sanzioni adottate dal primo Giudice, l’appello deve essere respinto: Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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