COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 6/12/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 2/12/ 2001 PERANO CALCIO – TORINO DI SANGRO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 6/12/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO GARA DEL 2/12/ 2001 PERANO CALCIO - TORINO DI SANGRO Il Giudice Sortivo -visto il referto arbitrale dal quale si evince che l'arbitro al 14° del primo tempo ammoniva il calciatore dell'Elce Claudio(Soc.Torino diSangro) il quale veniva ulteriormente ammonito al 27° del secondo tempo, ma non espulso per mero errore dello stesso direttore di gara il quale solo al termine della gara si avvedeva di non aver adottato il previsto provvedimento di espulsione nel corso della stessa; -rilevato che trattasi nella fattispecie di errore tecnico comportante la ripetizione della gara; -visto il ricorso presentato nei termini dalla Soc.Perano; - visti gli art.12 e 42 CGS e 57 NOIF, DELIBERA a) di annullare l'esito della gara in epigrafe e di mandare al CRA per la ripetzione della gara; b) di accreditare la tassa reclamo versata dalla Soc.Perano.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it