COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 6/12/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.U.S.MIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI L.300.000 E SQUALIFICA AL CALCIATORE CAVI DANIELE FINO AL 31/12/02) IN RELAZIONE ALLA GARA MIANO/VALFINO DISPUTATA IL 28/10/01 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.20 DEL 31/10/01

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 6/12/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.U.S.MIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI L.300.000 E SQUALIFICA AL CALCIATORE CAVI DANIELE FINO AL 31/12/02) IN RELAZIONE ALLA GARA MIANO/VALFINO DISPUTATA IL 28/10/01 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.20 DEL 31/10/01 Con appello ritualmente proposto la Società Miano ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Cavi Daniele colpito l’arbitro della gara con una manata sul viso a fine gara chiedendo la revoca dell’ammenda e la riduzione della squalifica. Ha dedotto l’appellante di aver toccato il viso dell’arbitro in maniera del tutto casuale e comunque senza intenzione di arrecargli violenza. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che il calciatore per due volte lo ha attinto sul viso con una manata. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Quanto all’ammenda, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.41, punto 3 del C.G.S. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Cavi Daniele ha tenuto un comportamento decisamente scorretto nei confronti del direttore di gara reiterando anche il gesto compiuto in precedenza entrando indebitamente nello spogliatoio dello stesso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata
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