COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 6/12/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE GIORDANI PAOLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 3 GARE ) IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88/ CESE DISPUTATA IL 17/11/01 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (c.u.n.25 del 22/11/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 6/12/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE GIORDANI PAOLO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 3 GARE ) IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88/ CESE DISPUTATA IL 17/11/01 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (c.u.n.25 del 22/11/01) Con appello ritualmente proposto il calciatore Giordani Paolo, tesserato con la società Cese, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver protestato insistentemente offendendo il direttore di gara chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che le sue proteste si erano esplicate in maniera corretta. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Giordani deve ritenersi eccessiva in quanto il fatto descritto dal direttore di gara non appare di estrema gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Giordani Paolo a n.2 gare disponendo la restituzione della tassa versata.
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