COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 31/01/2002- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S. BUCCHIANICO CALCIO IN RELAZIONE ALL’ESITO DELLA GARA POPOLI/BUCCHIANICO DISPUTATA IL 13/1/02 PER IL CAMPIONATO DI I°CATEGORIA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 31/01/2002- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S. BUCCHIANICO CALCIO IN RELAZIONE ALL’ESITO DELLA GARA POPOLI/BUCCHIANICO DISPUTATA IL 13/1/02 PER IL CAMPIONATO DI I°CATEGORIA Con reclamo ritualmente proposto la U.S.Bucchianico ha chiesto infliggersi alla Popoli Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-2 per essere quest’ultima società, a seguito di una espulsione e della sostituzione di un calciatore, rimasta in campo con un solo atleta “fuori quota” in luogo dei due prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. La società reclamante ha fatto pervenire deduzioni a difesa con le quali ha respinto ogni addebito. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo non può essere accolto. Risulta, infatti dal rapporto arbitrale che la società Popoli Calcio ha iniziato l’incontro in questione schierando tra i calciatori “fuori quota”: il n.2 D’Orazio Emiliano, il n.6 Cuzzupoli Mirko ed il n.7 Gagliardi Roberto. Al 14’ del secondo tempo ha quindi proceduto alla sostituzione del calciatore n.6, continuando pertanto a schierare due “fuori quota”, sempre in conformità con la normativa federale che impone tale obbligo “anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti. Vero è, poi, che La Popoli Calcio è rimasta con un solo “fuori quota” a partire dal 17’ del secondo tempo, ma ciò è avvenuto solo a seguito dell’espulsione del calciatore n.2 D’Orazio Emiliano, circostanza tuttavia non ha alcuna rilevanza ai fini della regolarità della gara, non imponendo alcuna norma regolamentare l’obbligo di schierare un altro calciatore “fuori quota” in luogo del calciatore espulso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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