COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 55 del 07/03/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. PAGLIETA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI ERURO 1032.91) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGLIETA/ROCCASPINALVETI DISPUTATA IL 27/1/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.45 DEL 31/1/02 COM.REG.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 55 del 07/03/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. PAGLIETA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI ERURO 1032.91) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGLIETA/ROCCASPINALVETI DISPUTATA IL 27/1/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.45 DEL 31/1/02 COM.REG.)
Con appello ritualmente proposto la società Paglieta ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito dei gravi fatti accaduti al termine della gara in danno dell’arbitro, chiedendone la revoca o, in subordine, la riduzione.
Ha dedotto l’appellante la insussistenza dei fatti addebitati e la eccessività della sanzione.
L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando con dovizia di particolari le circostanze con le quali si sono susseguiti i fatti al termine della gara allorchè la sua auto veniva inseguita da due autovetture di tifosi del Paglieta.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Premesso che, per regolamento, non è possibile procedere all’assunzione di testimoni, va rilevato che alla sanzione inflitta alla società è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) i gravi fatti accaduti hanno messo in pericolo la stessa incolumità del direttore di gara.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
