COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 58 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE SIMPATICO GIANLUCA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/6/2003) IN RELAZIONE ALLA GARA PIANO DELLA LENTA/A.C. ACLI PASSO CORDONE DISPUTATA IL 27/1/02 PER iL CAMPIONATo DI PRIMA CATEGORIA GIR.D (C.U.N.45 DEL 31/1/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 58 del 21/03/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE SIMPATICO GIANLUCA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/6/2003) IN RELAZIONE ALLA GARA PIANO DELLA LENTA/A.C. ACLI PASSO CORDONE DISPUTATA IL 27/1/02 PER iL CAMPIONATo DI PRIMA CATEGORIA GIR.D (C.U.N.45 DEL 31/1/02) Con appello ritualmente proposto il calciatore Simpatico Giancluca, tesserato con la società A.C. ACLI Passo Cordone, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. perché per stizza calpestava in modo violento il piede dell’arbitro, causandogli dolore. Dichiaratone l’espulsione tirava un pugno di terra sul viso del direttore di gara, che cercava di aggredire senza riuscirvi, perché fermato dai compagni di squadra, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che al 20° del secondo tempo subiva un fallo da tergo che lo faceva cadere a terra dolorante. L’arbitro interveniva fischiando la punizione a sua favore. Nel rialzarsi il calciatore Simpatico Gianluca , dichiara che in maniera del tutto involontario, calpestava il piede sinistro dell’arbitro. Quest’ultimo ritenendo volontario il colpo ricevuto espelleva il calciatore dal campo. A quel punto il calciatore Simpatico ha avuto un gesto istintivo di stizza agitando le mani bagnate con l’effetto, peraltro involontario, di colpire il viso dell’arbitro con dell’acqua. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Simpatico Gianluca deve ritenersi eccessiva in quanto il suo comportamento non appare così grave da meritare una sanzione così severa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore SIMPATICO Gianluca fino al 31/12/02 disponendo la restituzione della tassa versata.
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