COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 58 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. FAVALE POSEBO AVVERSO LA QUALIFICA FINO AL 31/12/04 INFLITTA AL CALCIATORE VALERIO ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA FAVALE POSEBO/COLLEATTERRATO DISPUTATA IL 24/2/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.54 DEL 28/2/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 58 del 21/03/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. FAVALE POSEBO AVVERSO LA QUALIFICA FINO AL 31/12/04 INFLITTA AL CALCIATORE VALERIO ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA FAVALE POSEBO/COLLEATTERRATO DISPUTATA IL 24/2/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.54 DEL 28/2/02) La A.S. Favale Pasebo ha impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe adottato dal G.S. nel confronti del Valerio perché, espulso per aver spintonato con violenza un avversario, a fine gara lo aggrediva colpendolo con un violento pugno all’altezza della tempia destra. Ha dedotto l’appellante che, in realtà si era trattato, non di “violento pugno”, ma di semplice “buffetto” e che il calciatore colpito aveva esagerato gli effetti del contatto. A sostegno di quanto riferito la A.S.Favale Posebo ha anche prodotto una lettera a firma della vittima del comportamento violento, con la quale il tesserato si scusa della simulazione posta in essere, causa di una lunga squalifica per il Valerio. Ha chiesto, quindi, alla luce di quanto sopra, l’annullamento della sanzione inflitta. Osserva la Commissione Disciplinare che l’arbitro, nel supplemento di rapporto, ha integralmente confermato gli originari riferimenti, precisando che il calciatore colpito fu soccorso dai sanitari della Croce Bianca, uno dei quali, su sua richiesta, gli comunicò che il predetto si trovava in uno stato confusionale ed aveva un visibile gonfiore all’altezza della tempia destra, circostanza che smentisce decisamente la asserita lievità del colpo inferto. Affermata dunque la responsabilità del Valerio deve tuttavia procedersi ad una lieve riduzione della squalifica comminata, avuto riguardo ai criteri retributivi adottati da questa Commissione nel sanzionare fattispecie analoghe a quella in esame. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre al 28/2/2004 la squalifica inflitta al calciatore Valerio Antonio, disponendo accreditarsi la tassa versata.
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