COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 58 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ACLI PASSO CORDONE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA ACLI PASSO CORDONE/COLOGNA SPIAGGIA DISPUTATA IL 2/2/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.52 DEL 21/2/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 58 del 21/03/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ACLI PASSO CORDONE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA ACLI PASSO CORDONE/COLOGNA SPIAGGIA DISPUTATA IL 2/2/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.52 DEL 21/2/02) Con appello ritualmente proposto la società Acli Passo Cordone ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver la stessa società sostituito un calciatore nato nel 1982 con altro calciatore nato prima di tale data contravvenendo al disposto di cui alla circolare allegata al C.U. n.1 del 5/7/01 .Ha chiesto , quindi, revocarsi la sanzione e l’omologazione del risultato conseguito in campo. Ha dedotto l’appellante che, in realtà il calciatore che avrebbe dovuto sostituire quello infortunato (nato nel 1982) non aveva più fatto ingresso in campo. L’arbitro della gara sentito a chiarimenti, ha precisato che, prima ancora che facesse riprendere il giuoco, la soc.ospitante aveva desistito dalla sostituzione tanto da terminare la gara in dieci uomini, facendo restare fuori campo il calciatore infortunato. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. Alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, appare evidente che la soc.Passo Cordone si è trovata nella impossibilità di sostituire il calciatore nato nel 1982 con altro nato nello stesso anno e che la pretesa sostituzione non avrebbe comunque avuto effetto sul regolare svolgimento della gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di confermare il risultato della gara acquisito in campo e cioe' Acli Passo Cordone / Cologna Spiaggia 1 a 1 . Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it