COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 30/ 3/ 2002 TORINO DI SANGRO – PAGLIETA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO GARA DEL 30/ 3/ 2002 TORINO DI SANGRO - PAGLIETA Il Giudice Sportivo - visto il reclamo ritualmente presentato dalla Soc.Paglieta con il quale richiede che venga inflitta a carico della Soc.Torino di Sangro la punizione sportiva della perdita della gara perche' nel corso della stessa avrebbe proceduto alla sostituzione al 22° del secondo tempo dell'unico calciatore della classe 1982 con altro calciatore della classe 1980, rimanendo cosi' senza calciatori della classe 1982, contrariamente a quanto disposto dal C.R.A. con delibera (vedi C.U.n. 1 del 5/07/2001) ai sensi della quale, le Societa' partecipanti al Campionato di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare per l'intera durata di ogni gara un calciatore nato dal 01/01/1982 in poi ed un calciatore nato dal 01/01/1981; - visto il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, dal quale risulta che effettivamente la Soc.Torino di Sangro al 22ø del secondo tempo, ha proceduto alla sostituzione del calciatore Presenza Alessandro, unico in distinta della classe 1982 in poi titolare e partecipante alla gara con il calciatore di riserva Dell'Elce Claudio, classe 1980, rimanendo cosi' a disputare l'incontro priva di calciatori nati dal 1982 in poi; - visto l'art.12 comma 5 C.G.S., DELIBERA a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Soc.Torino di Sangro con il seguente punteggio: Torino di Sangro/ Paglieta 0 a 2; b) di restituire la tassa versata.
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