COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 72 del 10/05/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ORTYGIA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA S.S. ORTYGIA – G.S. CESE DISPUTATA IL 5/5/2002 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 70 DEL 7/5/2002 COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 72 del 10/05/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' ORTYGIA AVVERSO L'ESITO DELLA GARA S.S. ORTYGIA - G.S. CESE DISPUTATA IL 5/5/2002 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 70 DEL 7/5/2002 COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con reclamo ritualmente proposto, la S.S. Ortygia ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società G.S. Cese per avere quest'ultima utilizzato nel corso della gara solo 1 giocatore classe 81/82 in luogo dei due imposti dal C.R.A. con disposizioni impartite con C.U. N.1 del 5/7/2001. Assume la società reclamante, infatti, che al 47° minuto del secondo tempo il n. 8 della società Cese, secondo calciatore classe 82 ancora in campo, è stato sostituito dal calciatore n.17 Alfonsi Agostino, classe 1967. Per tale motivo la fase di recupero della gara sarebbe stata disputata dalla società G.S. Cese con un solo calciatore classe 81/82, invece dei due, come da norme vigenti. Osserva la Commissione che il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali costituiti dal referto arbitrale (fonte privilegiata di prova) e dal supplemento di rapporto che la società G.S. Cese ha disputato la gara impiegando per tutta la durata almeno due calciatori classe 81/82, come imposto dalle norme vigenti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo l'addebito della relativa tassa; conferma il risultato conseguito in campo, cioè S.S. Ortygia 0 - G.S. Cese 2.
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