COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 19/ 5/ 2002 CALDARI – MARINA CALCIO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO GARA DEL 19/ 5/ 2002 CALDARI - MARINA CALCIO Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo avanzato dalla F.C. Marina Calcio, avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si chiede la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Pol.Caldari per essersi quest'ultima rifiutata di riprendere la gara, dopo che era stata sospesa dall'arbitro per intemperanze di alcuni calciatori del Caldari; rilevato che nel referto arbitrale, fonte primaria di prova, viene riferito che dopo l'intervento della Forza Pubblica che ristabiliva la calma sul campo e sugli spalti, poteva essere ripresa la gara, ma i dirigenti della Pol.Caldari si rifiutavano perche' dovevano portare alcuni calciatori di cui due in precedenza espulsi e quindi non piu' impiegabili nella gara, in ospedale; visto l'art.12 C.G.S., DELIBERA a) di infliggere alla Pol.Caldari la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio: Caldari / Marina Calcio 0 a 2; b) di accreditare la tassa reclamo, rilevando che a parte sono stati assunti i provvedimenti a carico delle Societa' e dei calciatori espulsi.
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