COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 3/10/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTLAND F.C.CELANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. ( SQUALIFICA AI CALCIATORI MACCALINI WALTER E LONDON FRANCESCO PER 5 GARE EFFETTIVE) IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTLAND F.C.CELANO/POL.FOSSA DISPUTATA IL 15/9/02 PER IL CAMPIONATO DI I° CAT. “A” (C.U.N.11 DEL 19/9/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 3/10/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTLAND F.C.CELANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. ( SQUALIFICA AI CALCIATORI MACCALINI WALTER E LONDON FRANCESCO PER 5 GARE EFFETTIVE) IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTLAND F.C.CELANO/POL.FOSSA DISPUTATA IL 15/9/02 PER IL CAMPIONATO DI I° CAT. “A” (C.U.N.11 DEL 19/9/02) Con appello ritualmente proposto la società Sportland F.C.Celano ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Maccalini Walter protestato in maniera smodata a seguito di espulsione ed il calciatore London Francesco offeso l’arbitro all’espulsione del compagno Maccalini, reiterando le offese all’arbitro a alla categoria arbitrale alla notifica della propria espulsione, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che Maccalini a fine gara, si recava verso l’arbitro solo per chiedere il motivo della fine anticipata della gara, con irruenza ma senza minacce ed offese e che London offendeva solo l’arbitro ma non l’intera categoria. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento limitatamente alla posizione del calciatore Maccalini. La sanzione inflitta al calciatore Maccalini Walter deve ritenersi eccessiva in quanto alla luce del referto arbitrale si evince che il giocatore chiedeva perché l’arbitro avesse fischiato anzitempo la fine della gara anche se faceva ciò con toni e modi senz’altro da sanzionare; mentre la sanzione inflitta al London è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce di quanto dedotto dalla stessa società), risulta che il calciatore London Francesco ha tenuto un comportamento in palese contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità reiterando, peraltro, le offese. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Maccalini Walter e tre giornate effettive disponendo la restituzione della tassa versata. Conferma nel resto la decisione impugnata
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