COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 20 del 21 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SS REAL S.SALVO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE LE E’ STATA INFLITTA LA PERDITA DELLA GARA REAL S.SALVO/VILLA S.MARIA DISPUTATA IL 6/10/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.16 DEL 24/10/02)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N. 20 del 21 Novembre 2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SS REAL S.SALVO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE LE E’ STATA INFLITTA LA PERDITA DELLA GARA REAL S.SALVO/VILLA S.MARIA DISPUTATA IL 6/10/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.16 DEL 24/10/02)
Con reclamo ritualmente proposto, la S.S.Real S.Salvo ha chiesto riformarsi la decisione del G.S. con la quale le era stata inflitta la perdita della gara per aver utilizzato un solo calciatore fuori quota in quanto il calciatore Di Nardo (n. nel 1982) sarebbe stato sostituito con il calciatore D’Addario (n. nel 1972).
Ha dedotto l’appellante l’erroneità della decisione in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal G.S., il Di Nardo non sarebbe mai uscito dal campo come, peraltro, si poteva evincere dal rapporto consegnato dall’arbitro alla stessa società.
La soc.Villa S.Maria, in sede di controdeduzioni, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello in quanto, a suo dire, non avrebbe ricevuto copia delle controdeduzioni del Real S.Salvo in primo grado cosicchè sarebbe stato violato il principio del contraddittorio in tale fase del procedimento.
Osserva, preliminarmente, la Commissione che la soc.Villa S.Maria non ha titolo in questa sede di eccepire una pretesa violazione del contraddittorio visto che la decisione che ha definito la prima fase del procedimento è stata comunque ad essa favorevole.
In ordine al merito, il ricorso deve essere accolto.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha onestamente riconosciuto di essere incorso in errore in quanto in realtà il Di Nardo non è mai uscito dal terreno di giuoco mentre il n.15 (D’Addario) ha sostituito il n.10 (Guerra)
Lo stesso ha, altresì, precisato di aver provveduto a modificare il referto consegnato alla Real S.Salvo ma di essersi dimenticato di fare altrettanto con il referto rilasciato alla soc.Villa S.Maria e con quello rimasto in suo possesso cosicchè anche nel rapporto spedito al G.S. i dati delle sostituzioni risultavano sbagliati.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di accogliere il reclamo ripristinando il risultato conseguito sul campo con il seguente punteggio: Real S.Salvo 5 / Villa S.Maria 1. Dispone restituirsi la tassa versata.
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