COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. PAGLIETA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CERICOLA SERGIO PER SEI GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGLIETA/CASALBORDINO DISPUTATA IL 27/10/02 PER IL CAMPIONATI DI PRIMA CATEGORIA GIR.B (C.U. N.17 DEL 31/10/02 COM.REG.LE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. PAGLIETA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CERICOLA SERGIO PER SEI GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGLIETA/CASALBORDINO DISPUTATA IL 27/10/02 PER IL CAMPIONATI DI PRIMA CATEGORIA GIR.B (C.U. N.17 DEL 31/10/02 COM.REG.LE) Con appello ritualmente proposto la società A.C.Paglieta ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Cericola Sergio avuto un comportamento particolarmente smodato nei confronti dell’arbitro per reiterate ingiurie e gravi minacce anche a fine gara chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante la insussistenza dei fatti addebitati e comunque la eccessività della sanzione. L’arbitro della gara, in sede si supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che il Cericola oltre alle frasi ingiuriose impediva al direttore di gara (con il suo atteggiamento) di uscire dal campo. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita parziale accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Cericola Sergio deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) il suo comportamento non appare di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore CERICOLA SERGIO a 5 (cinque) gare disponendo la restituzione della tassa versata.
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