COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 8/12/ 2002 MONTICCHIO 88 – AVEZZANO CALCIO 2000

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 8/12/ 2002 MONTICCHIO 88 - AVEZZANO CALCIO 2000 Il Giudice Sportivo Visto il referto arbitrale della gara tra la Societa' Monticchio 88 e la Societa'Avezzano Calcio 2000 si evince che: -al 21°del 1°tempo veniva allontanato il Sig.Sebastiani Renato (Dir.della Societa' Monticchio 88) per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro; -al 35° del 2° tempo veniva espulso Rossi Vincenzo (Societa' Monticchio 88) perche' colpiva un avversario; -al 35° del 2°tempo veniva espulso Marianella William (Societa' Avezzano Calcio 2000) per aver colpito con un calcio un giuocatore avversario a giuoco fermo; -al 36° del 2°tempo veniva espulso Frisone Alessandro (Soc.Monticchio 88) perche' offendeva gravemente giuocatore avversario; -al 36°del 2° tempo veniva espulso Di Martino Giancarlo (Soc. Avezzano Calcio 2000) perche' rincorrendo un avversario per il campo di giuoco tentava ripetutamente di colpirlo senza riuscirci perche' bloccato dai compagni; al 36°del 2° tempo veniva espulso Nolletti Antonio (Soc.Avezzano Calcio 2000) per aver gravemente ingiuriato un calciatore avversario; -al 37°del 2° tempo veniva espulso Di Clemente Marco (Soc.Avezzano Calcio 2000) perche' spingeva ripetutamente un avversario insultandolo; -al 37° del 2° tempo veniva espulso Di Rienzo Giorgio (Soc.Avezzano Calcio 2000) perche' rincorreva un giuocatore avversario. Considerato che: -a seguito delle suddette espulsioni la squadra della Societa'Avezzano Calcio 2000 si era venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo previsto, l'arbitro decideva la sospensione della gara che in quel momento era sul risultato di parita' (uno a uno); -visto l'art. 73 N.O.I.F. e 12 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva: DELIBERA -di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Societa' Avezzano Calcio 2000 con il punteggio di 2-0 (due-zero) -di inibire il Sig. Sebastiani Renato (Societa' Monticchio 88) fino al 18/12/2002; -di squalificare i sottoscritti calciatori per le gare a fianco di ognuno indicate: -Frisone Alessandro (Soc. Monticchio 88) due gare; -Rossi Vincenzo (Soc. Monticchio 88) due gare; -Marianella William (Soc.Avezzano Calcio 2000) quattro gare; -Di Martino Giancarlo (Soc.Avezzano Calcio 2000) due gare; -Nolletti Antonio (Soc.Avezzano Calcio 2000) due gare; -Di Clemente Marco (Soc.Avezzano Calcio 2000) due gare; -Di Rienzo Giorgio (Soc.Avezzano Calcio 2000) due gare.
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