COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA P.G.S. ORATORIANA CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA TAGLIACOZZO/ORATORIANA DISPUTATA IL 17/11/02 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA P.G.S. ORATORIANA CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA TAGLIACOZZO/ORATORIANA DISPUTATA IL 17/11/02 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA. Con reclamo ritualmente proposto, la P.G.S. Oratoriana Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della soc.Tagliacozzo per aver quest’ultima utilizzato , in qualità di guardialinee, il calciatore Amatucci Tomas che non aveva ancora compiuto il 16° anno di età essendo nato il 24/10/87. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali e, segnatamente dalla distinta presentata al direttore di gara dalla soc.Tagliacozzo, che il calciatore Amatucci Tomas non aveva compiuto al momento della disputa della gara il 16° anno di età e non aveva, quindi, titolo a partecipare alla gara stessa. In applicazione, quindi, della norma di cui all’art. 12, punto 5, comma b del CGS va applicata alla soc.Tagliacozzo la sanzione della perdita della gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla S.S. Tagliacozzo la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: Tagliacozzo 0 /Oratoriana 2.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it