COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SS ROCASPINALVETI AVVERSO L’ESITO DELLA GARA VILLA S.MARIA/ROCCASPINALVETI DISPUTATA IL 1/12/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 16/01/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SS ROCASPINALVETI AVVERSO L’ESITO DELLA GARA VILLA S.MARIA/ROCCASPINALVETI DISPUTATA IL 1/12/02 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA. Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale con racc. 9/12/02, la S.S. Roccaspinalveti ha chiesto infliggersi la sanzione sportiva della perdita della gara in danno della società Villa S.Maria per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Capuzzi Simone che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una giornata nell’ultima gara del precedente campionato con C.U. n.71 del 9/5/02, squalifica non scontata nel corso del campionato in corso (in realtà la gara S:Salvo/Villa S.Maria non era stata disputata dal Capuzzi ma solo per squalifica conseguente alla espulsione avvenuta nel corso della gara precedente) La soc.Villa S.Maria, in sede di controdeduzioni ha eccepito la inammissibilità del ricorso: 1) per violazione del principio dell’alternatività in quanto la Roccasponalveti avrebbe dapprima scelto la via del ricorso al G.S. rendendo di fatto improponibile quello alla Commissione; 2) per vizio di sottrazione in quanto –inibito il Presidente – non poteva essere firmato da un non meglio specificato “dirigente delegato”. Ha, comunque, concluso in via subordinata per il proscioglimento da ogni addebito o, in via ancor più subordinata, per l’applicazione della sola sanzione della perdita della gara in virtù del principio della buona fede. Tale richieste sono state confermate in sede di comparizione. Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento. In ordine alle controdeduzioni della soc.Villa S.Maria, va rilevato che il nuovo CGS non prevede alternatività dei ricorso in merito alla posizione irregolare dei calciatori essendo la stessa di esclusiva competenza della Commissione Disciplinare ai sensi dell’art.42 del CGS e, comunque, la riserva scritta consegnata all’arbitro (ritenuta non regolare dal G.S. per vizio di forma in quanto indeterminata) e non seguita da formale ricorso, deve ritenersi nulla con la conseguenza che la prima impugnazione – proposta nei termini – sarebbe in ogni caso da considerarsi quella inoltrata a questo Organo in data 9/12/02. Quanto al difetto di valida sottoscrizione, risulta dagli atti inviati alla SS Roccaspinalveti che, in data 2/12/02, l’assemblea dei soci ha conferito al sig.Fiore Claudio – segretario della società – i poteri di firma per la presentazioni del ricorso, redatto in data 3/12/02 e spedito il 9/12/02, perdurando la inibizione del Presidente della società Tropino Maurizio. Nel merito, risulta ugualmente dagli atti in possesso del Comitato che il Capuzzi non ha effettivamente scontato la giornata di squalifica inflittagli dal G.S. con il C.U. n.71 del 9/5/02 (una giornata di squalifica è stata dallo stesso scontata per essere stato espulso nella giornata precedente) cosicchè la sua posizione nella gara oggetto di reclamo deve ritenersi irregolare. Da ciò consegue l’accoglimento del reclamo e la sanzione della perdita della gara nonché quella dell’ammenda di euro 51,65 in danno della società per responsabilità oggettiva a nulla rilevando la buona fede invocata dalla soc.Villa S.Maria. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla soc.Villa S.Maria la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: Villa S.Maria 0/Roccaspinalveti 2. Delibera, infine, di infliggere alla soc.Villa S.Maria l’ammenda di euro 51,65. Dispone restituirsi la tassa versata in favore della SS Roccaspinalveti.
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