COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 6/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELAL SOCIETA’ A.C. CASALBORDINO 91 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CINOSI ETTORE FINO AL 30/7/04) IN RELAZIONE ALLA GARA SPAL LANCIANO/CASALBORDINO 91 DISPUTATA IL 12/1/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 30 DEL 16/1/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 6/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELAL SOCIETA’ A.C. CASALBORDINO 91 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CINOSI ETTORE FINO AL 30/7/04) IN RELAZIONE ALLA GARA SPAL LANCIANO/CASALBORDINO 91 DISPUTATA IL 12/1/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 30 DEL 16/1/03) Con appello ritualmente proposto la società A.C. Casalbordino 91 ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Cinosi Ettore colpito l’arbitro della gara con uno schiaffo sul collo provocandogli lieve dolore, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che la punizione inflitta al calciatore è esagerata soprattutto in rapporto all’entità dei fatti e degli accadimenti. Il calciatore Cinosi potrebbe aver toccato il collo dell’arbitro ma in un modo istintivo senza nessuna volontarietà di arrecare un vero e proprio atto di violenza in danno dell’arbitro. L’arbitro, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti ribadendo che il calciatore Cinosi Ettore già sostituito all’8° del secondo tempo , al termine della gara entrava nel campo di gioco, con abiti borghesi, colpendolo alle spalle con un leggero schiaffo sul collo che gli provocava leggero dolore. Inoltre lo stesso calciatore gli rivolgeva delle minacce. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Cinosi Ettore ha tenuto un comportamento gravemente offensivo dei confronti del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it