COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. S.NICOLO’ AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE ROSSI MIRKO PER 6 GARE; AMMENDA DI EURO 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA S.NICOLO’/COLOGNA PAESE DISPUTATA IL 9/2/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.35 DEL 13/2/03 COM.PROV.TE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. S.NICOLO’ AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE ROSSI MIRKO PER 6 GARE; AMMENDA DI EURO 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA S.NICOLO'/COLOGNA PAESE DISPUTATA IL 9/2/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.35 DEL 13/2/03 COM.PROV.TE) Con appello ritualmente proposto la società A.S.S.NICOLO’ ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S., per aver il calciatore Rossi Mirko colpito degli avversari con degli sputi e per aver il pubblico a sua volta colpito l’arbitro con sputi, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore non avrebbe sputato e che non sarebbe stato possibile individuare chi tra il pubblico potesse aver indirizzato sputi all’indirizzo dell’arbitro. Osserva la Commissione che l’appello è solo parzialmente fondato. La sanzione inflitta al calciatore Rossi Mirko può essere solo lievemente ridotta, non apparendo il gesto di particolare gravità. Deve essere, invece ritenuta congrua l’ammenda in considerazione del gesto chiaramente riferito dall’arbitro a carico di sostenitori della stessa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Rossi Mirko a n.5 gare disponendo al restituzione della tassa versata. Conferma nel resto.
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