COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. PONTEVOMANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/4/03 INFLITTA AL CALCIATORE D’ORAZIO VINCENZO IN RELAZIONE ALLA GARA FAVALE/PONTEVOMANO DISPUTATA IL 23/2/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.39 DEL 27/2/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. PONTEVOMANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/4/03 INFLITTA AL CALCIATORE D’ORAZIO VINCENZO IN RELAZIONE ALLA GARA FAVALE/PONTEVOMANO DISPUTATA IL 23/2/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.39 DEL 27/2/03) Con appello ritualmente proposto la S.S. Pontevomano ha impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe adottato dal G.S. per aver il calciatore, in segno di protesta raccolto del terriccio e lanciato verso l’arbitro senza colpirlo. Ha dedotto l’appellante che il gesto addebitato al calciatore era solo frutto della stizza e che non vi era alcuna intenzione di dirigere il terriccio verso il direttore di gara ed ha chiesto la riduzione della sanzione. Osserva la Commissione che , anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, la squalifica può essere lievemente ridotta in considerazione dei criteri retributivi adottati da questa Commissione nel sanzionare comportamenti analoghi a quello in esame. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre al 10/4/03 la squalifica inflitta al calciatore D’Orazio Vincenzo disponendo accreditarsi in favore della S.S.Pontevomano la tassa di appello.
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