COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 8/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S. GRANCIA MARINO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA S.S. PACENTRO 91/U.S. GRANCIA DISPUTATAT IL 30/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA , PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PICCOZZI ANDREA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 8/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S. GRANCIA MARINO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA S.S. PACENTRO 91/U.S. GRANCIA DISPUTATAT IL 30/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA , PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PICCOZZI ANDREA. Con reclamo ritualmente proposto, la U.S. Grancia Marino ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della S.S. Pacentro 91 per aver quest’ultima utilizzato nel corso della gara stessa il calciatore Piccozzi Andrea che non aveva titolo a parteciparvi per essere stato espulso nella gara precedente del 26/3/03 disputata con la soc.Paterno. Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Piccozzi Andrea è stato espulso nella gara disputata il 26/3/03 (fatto per il quale è stato squalificato per cinque gare dal G.S. con C.U. n.49 del 1/4/03) cosicchè non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo disputata il 30/3/03 Alla sanzione sportiva della perdita della gara consegue quella pecuniaria in danno della soc.Pacentro 91 Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla S.S.Pacentro 91, la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio. S.S.Pacentro 0 / U.S.Grancia Marino 2, nonché l’ammenda di Euro 103,29. Dispone restituirsi la tassa versata nonché notificarsi la presente decisione alle società interessate ed alla C.A.F.
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