COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.A.C. SCAFA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DEL CASTELLO GIAMPIERO PER 5 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTLAND VILLANOVA/SCAFA DISPUTATA IL 6/4/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.53 DEL 10/4/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2003del 11/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.A.C. SCAFA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DEL CASTELLO GIAMPIERO PER 5 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTLAND VILLANOVA/SCAFA DISPUTATA IL 6/4/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.53 DEL 10/4/03) Con appello ritualmente proposto la società Scafa ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Del Castello Giampiero ingiuriato e minacciato l’arbitro e, alla vista del cartellino rosso, tentato di venire a contatto con lo stesso venendo bloccato dai compagni, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che vi era stata la protesta smodata ma non il tentativo di venire a contatto con l’arbitro.Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto chiaramente risulta dagli atti che il Del Castello si è reso responsabile del comportamento addebitatogli. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa
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