COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/05/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO POL.VALFINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTA AL CALCIATORE TORRIERI DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA RIVER 65/VALFINO DISPUTATA L’11/5/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.60 DEL 15/5/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/05/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO POL.VALFINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTA AL CALCIATORE TORRIERI DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA RIVER 65/VALFINO DISPUTATA L’11/5/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.60 DEL 15/5/03) Con appello ritualmente proposto la Pol.Valfino ha impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe adottato dal G.S. nei confronti del Torrieri per proteste particolarmente smodate chiedendo la riduzione della sanzione a suo dire eccessiva in relazione a quanto verificatosi sul campo Osserva la Commissione che l’appello non può essere accolto apparendo la sanzione congrua ed adeguata al comportamento del calciatore il quale, come si evince con chiarezza dal rapporto, ha protestato nei confronti del direttore di gara tenendolo per un braccio ed addirittura spingendolo con entrambe le mani sul petto una volta che questi lo aveva invitato a lasciarlo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa
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