COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMACATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S. CAPISTRELLO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ORATORIANA/CAPISTRELLO DISPUTATA IL 2/12/01 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PROIA MARCO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMACATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA U.S. CAPISTRELLO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ORATORIANA/CAPISTRELLO DISPUTATA IL 2/12/01 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PROIA MARCO Con reclamo ritualmente proposto la U.S.Capistrello ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno dalla soc.Oratoriana per aver utilizzato il calciatore Proia Marco che non aveva titolo a prendervi parte n quanto già allenatore del Montereale Calcio, squadra militante nel campionato di Promozione, con la conseguenza che un allenatore non poteva essere tesserato come calciatore da una società diversa. All’uopo ha allegato la distinta della gara Montereale/Luco dei Marsi dalla quale risulta che il Proia avrebbe svolto la funzione di allenatore. Osserva la Commissione che il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso di questo Comitato Regionale che il Proia non è stato tesserato come allenatore dalla soc.Montereale per la corrente stagione agonistica evidentemente perché quest’ultima società non aveva completato l’iter del tesseramento, cosicchè appare ininfluente l’indicazione di “allenatore” fatta nella distinta di cui è stata allegata copia. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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