COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMACATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.C.MONTUPOLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE NASUTI ANDREA PER 5 GARE EFFETTIVE) IN RELAZIONE ALLA GARA VIS PIANELLA/MONTUPOLI DISPUTATA IL 16/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIR.C (C.U.N.45 DEL 20/3/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMACATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.C.MONTUPOLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE NASUTI ANDREA PER 5 GARE EFFETTIVE) IN RELAZIONE ALLA GARA VIS PIANELLA/MONTUPOLI DISPUTATA IL 16/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIR.C (C.U.N.45 DEL 20/3/03) Con appello ritualmente proposto la società S.S.C.Montupoli ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Nasuti Andrea, protestato smodatamente nei confronti dell’arbitro, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore ha protestato in modo impulsivo in seguito all’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, ma senza usare parole offensive che, inoltre, per un episodio analogo, il calciatore Delli Castelli Carlos è stato squalificato per tre gare effettive (cfr stesso C.U. n.45 del 20/3/03) L’arbitro della gara, in sede di supplemento ha precisato che nell’occasione c’è stato un solo contatto di lieve entità Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Nasuti Andrea deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) l’episodio non risulta particolarmente grave. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Nasuti Andrea a quattro gare, disponendo la restituzione della tassa versata.
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