COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PRIMACATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE MAIORANI VINCENZO (VIS PIANELLA) AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE) IN RELAZIONE ALLA GARA VIS PIANELLA/ MONTUPOLI DISPUTATA IL 16/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE C (C.U. N.45 DEL 16/3/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PRIMACATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 53 del 10/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE MAIORANI VINCENZO (VIS PIANELLA) AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE) IN RELAZIONE ALLA GARA VIS PIANELLA/ MONTUPOLI DISPUTATA IL 16/3/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE C (C.U. N.45 DEL 16/3/03) Con appello ritualmente proposto il calciatore Maiorani Vincenzo, tesserato con la società VIS PIANELLA ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver protestato smodatamente nei confronti dell’arbitro, chiedendone la riduzione Ha dedotto l’appellante che, a seguito di una decisione del direttore di gara non condivisa, cercava di richiamare l’attenzione dell’arbitro avvicinandosi allo stesso e poggiandogli le mani sul petto ma senza alcuna intenzione di spingerlo o colpirlo. L’arbitro della gara in sede di supplemento ha precisato che nell’occasione c’è stato un solo contatto di lieve entità. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Maiorani Vincenzo deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) l’episodio, seppure deprecabile dal punto di vista della lealtà sportiva, risulta, tuttavia, di particolare tenuità Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Maiorani Vincenzo a 4 gare effettive disponendo la restituzione della tassa versata
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