COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 17 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELCALCIATORE DELLE MONACHE CAMILLO , TESSERATO CON LA SOIETA’ A.S. PENNE CALCIO, AVVERSO LA SQUALIFICA PER N.3 GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PENNE CALCIO / SAN SALVO DISPUTATA IL 30/09/2001 , PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N.15 DEL 4/10/2001).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 17 del 18/10/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELCALCIATORE DELLE MONACHE CAMILLO , TESSERATO CON LA SOIETA' A.S. PENNE CALCIO, AVVERSO LA SQUALIFICA PER N.3 GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PENNE CALCIO / SAN SALVO DISPUTATA IL 30/09/2001 , PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N.15 DEL 4/10/2001).
Con appello ritualmente proposto , il calciatore Delle Monache Camillo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe , adottato dal G.S. per aver lo stesso colpito un avversario con un violento schiaffo che lo faceva cadere per terra rendendo necessarie cure prolungate per farlo riprendere , chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l'appellante l'eccessivita' della sanzione in quanto era stato a sua volta colpito in precedenza dall'avversario che peraltro , aveva accentuato la caduta.
L'appello e' infondato e non merita accoglimento.
Mentre la sanzione inflitta dal primo giuidice appare congrua ed adeguata al grave comportamento tenuto dal Delle Monache , non e' dato rinvenire negli atti ufficiali traccia di quanto sostenuto da questi nell'atto di appello , peraltro smentito dall'assistente arbitrale sentito a chiarimenti sul punto.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l'appello disponendo di incamerarsi la relativa tassa.
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