COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ UNIONE SPORTIVA PRATOLA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA ALL’ALLENATORE PALOMBIZIO ANTONINO FINO AL 15/2/02 E SQUALIFICA AL CALCIATORE GIOVANNUCCI ROBERTO PER N.4 GARE EFFETTIVE) IN RELAZIONE ALLA GARA U.S.PRATOLA PELIGNA/TRE VILLE DISPUTATA IL 18/11/01 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.25 DEL 22/11/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/12/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ UNIONE SPORTIVA PRATOLA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA ALL’ALLENATORE PALOMBIZIO ANTONINO FINO AL 15/2/02 E SQUALIFICA AL CALCIATORE GIOVANNUCCI ROBERTO PER N.4 GARE EFFETTIVE) IN RELAZIONE ALLA GARA U.S.PRATOLA PELIGNA/TRE VILLE DISPUTATA IL 18/11/01 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.25 DEL 22/11/01) Con appello ritualmente proposto la società U.S.Pratola ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Giovannucci Roberto, dopo aver commesso un fallo di gioco, colpito con una violenta pedata allo stomaco un avversario che si trovava a terra e l’allenatore Palombizio Cesare Antonio, già inibito fino al 21/11/01, rivolto da dietro la rete di recinzione, ingiurie e minacce all’arbitro e ad un assistente arbitrale per tutta la durata della gara oltre ad invitare un proprio calciatore a colpire con un pugno un avversario, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore Giovannucci Roberto ha solo minacciato ma non colpito con un calcio l’avversario mentre la condotta riprovevole addebitata all’allenatore Palombizio Cesare Antonio è invece da addebitare ad un tifoso. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Le sanzioni inflitte al calciatore Giovannucci Roberto ed all’allenatore Palombizio Cesare Antonino sono congrue ed adeguate in quanto dal referto arbitrale i comportamenti scorretti e le responsabilità dei due tesserati risultano in modo palese ed inequivocabile. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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