COMITATO REGIONALE ABRUZZO – Campionato Di Promozione – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.MIGLIANICO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE PAOLUCCI GIAMPIERO PER N.6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA PENNE/MIGLIANICO DISPUTATA IL 25/11/01 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.26 DEL 29/11/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - Campionato Di Promozione - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/12/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.MIGLIANICO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE PAOLUCCI GIAMPIERO PER N.6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA PENNE/MIGLIANICO DISPUTATA IL 25/11/01 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.26 DEL 29/11/01) Con appello ritualmente proposto la soc.Miglianico Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Paolucci Giampiero protestato nei confronti dell’arbitro in maniera particolarmente smodata chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che la protesta non sarebbe stata grave in quanto non vi sarebbe stata violenza. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto risulta che il calciatore Paolucci ha tenuto un comportamento gravemente irregolare in quanto ha ripetutamente spinto il direttore di gara con il petto e con le mani facendolo indietreggiare di circa 1 metro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it