COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TRIGNO CELENZA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI PARDO PAOLO FINO AL 30/6/02) IN RELAZIONE ALLA GARA TRE VILLE/TRIGNO CELENZA DISPUTATA IL 11/11/01 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N.24 DEL 15/11/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ TRIGNO CELENZA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI PARDO PAOLO FINO AL 30/6/02) IN RELAZIONE ALLA GARA TRE VILLE/TRIGNO CELENZA DISPUTATA IL 11/11/01 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N.24 DEL 15/11/01) Con appello ritualmente proposto la società Trigno Celenza ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Paolo Di Pardo ingiuriato e minacciato l’arbitro ed un assistente e per aver tentato di aggredire quest’ultimo, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore aveva in effetti minacciato l’assistente ma senza tentare di aggredirlo. L’arbitro della gara e l’assistente in sede di supplemento di rapporto hanno confermato gli originari riferimenti precisando le modalità con le quali si erano svolti i fatti. Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato . La sanzione inflitta al calciatore Di Pardo deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) i fatti contestati non appaiono di particolare gravità quanto alle modalità con le quali si sono estrinsecati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Pardo Paolo fino al 30/4/02 disponendo la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it