COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PAGANICA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI £.1.000.000 ED INIBIZIONE AL SIG.CICINO ANGELO FINO AL 30/4/02) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGANICA/S.BENEDETTO DEI MARSI DISPUTATA IL 25/11/01 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.26 DEL 29/11/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PAGANICA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI £.1.000.000 ED INIBIZIONE AL SIG.CICINO ANGELO FINO AL 30/4/02) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGANICA/S.BENEDETTO DEI MARSI DISPUTATA IL 25/11/01 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.26 DEL 29/11/01) Con appello ritualmente proposto il sig,Cicino Angelo, il qualità di Presidente pro tempore della soc.Paganica Calcio S.r.l. ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S. chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione. Ha dedotto l’appellante, in merito all’ammenda di £.1.000.000, che non è assolutamente vero che i dirigenti della società abbiano consentito ad un gruppo di tifosi locali di entrare negli spogliatoi. Alcuni tifosi invece hanno approfittato di un cancello ritto per accedere nell’area antistante gli spogliatoio senza però atteggiarsi minacciosamente nei confronti della terna arbitrale e degli organi federali. In merito invece alla propria inibizione fino al 30/4/02 il sig,Cicino ha dedotto di aver, in un momento di sconforto e di rabbia calciato il pallone e di aver colpito l’arbitro solo casualmente non essendo questa la sua intenzione. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento In merito all’ammenda infatti il ricorso è inammissibile in quanto proveniente da un tesserato, il sig, Cicino Angelo, inibito dal G.S. fino al 30/4/02 e come tale, impossibilitato a rappresentare la società In merito, invece all’inibizione fino al 30/4/02 comminata dal G.S. al sig. Cicino Angelo, la stessa appare congrua ed adeguata in relazione al suo comportamento scorretto ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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