COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 58 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. ALANNO AVVERSO LA DECISIOEN DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI MARCUCCI MARCO E FABIO PER N.6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA U.S. TRE VILLE/A.S.ALANNO DISPUTATA IL 17/2/02 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (c.U.N.52 DEL 21/2/02 COM.REG.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 58 del 21/03/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. ALANNO AVVERSO LA DECISIOEN DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI MARCUCCI MARCO E FABIO PER N.6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA U.S. TRE VILLE/A.S.ALANNO DISPUTATA IL 17/2/02 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (c.U.N.52 DEL 21/2/02 COM.REG.AQ) Con appello ritualmente proposto la società A.S.Alanno ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver i calciatori Marcucci Fabio e Marco aggredito un calciatore avversario con calci e pugni, successivamente per essere venuti alle mani con due dirigenti della squadra avversaria, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore Marco Marcucci era stato a sua volta aggredito da un avversario riportando lesioni al viso e che il fratello Marcucci Fabio era accorso in sua difesa. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta ai calciatori Marcucci Fabio e Marco deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) i fatti agli stessi addebitati devono ritenersi di non particolare gravità in considerazione delle modalità con le quali sono avvenuti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta ai calciatori Marcucci Fabio e Marco a n.5 gare, disponendo la restituzione della tassa versata.
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