COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 18/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Decisioni del Giudice Sportivo – Reclamo GARA DEL 24/ 3/ 2002 PAGANICA CALCIO S.R.L. – SCERNE CALCIO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 18/04/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Decisioni del Giudice Sportivo - Reclamo GARA DEL 24/ 3/ 2002 PAGANICA CALCIO S.R.L. - SCERNE CALCIO Sul C.U. n. 62 dell' 11/04/2002 e' stata riportata la decisione adottata dal G.S. in merito al reclamo per la gara del 24/03/2002 Paganica / Scerne con l'omissione del calciatore Marchione Alessandro classe 1982 , sostituito dalla Soc. Paganica con il calciatore Corrieri Andrea, classe 1978 , e pertanto la decisione completa deve intendersi cosi' modificata Il Giudice Sportivo - visto il reclamo ritualmente proposto dalla Soc.Scerne Calcio, con il quale richiede che a carico della Soc.Paganica Calcio venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per non aver utilizzato nel corso dell'incontro e per l'intera durata dello stesso almeno un calciatore nato dal 01/01/1983 ed altro calciatore nato dal 01/01/1982, cosi' come da disposizioni impartite dal C.R.A. con C.U. n.1 del 5 luglio 2001, avendo sostituito la Soc.Paganica nel corso della gara in oggetto il calciatore Marchione Alessandro classe 1982 , con il calciatore Corrieri Andrea, classe 1978, mentre regolare e' stata la sostituzione del calciatore D'Innocenzo Yuri, classe 1983 con il calciatore Silvagni Amedeo, anch'egli classe 1983; - considerato che le controdeduzioni addotte dalla Soc.Paganica Calcio non possono essere prese in esame da questo G.S. ai sensi del combinato disposto di cui agli art.29 comma 7 e 24 comma 8 C.G.S.; - visto il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, dal quale risulta che il calciatore Marchione Alessandro classe 1982, n.7 in distinta, al primo minuto del secondo tempo e' stato sostituito dal calciatore Corrieri Andrea, classe 1978, n.16 in distinta; - considerato che in effetti nel corso dell'intero incontro la Soc.Paganica non ha utilizzato un calciatore nato dal 01/01/1982; - visto l'art.12 comma 5/C C.G.S., DELIBERA a) di infliggere alla Soc.Paganica Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio : Paganica / Scerne 0 a 2; b) di restituire la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it