COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 23/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL G.S. PAGANICA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGANICA CALCIO/SCERNE CALCIO DISPUTATA IL 24/3/02 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.62 DEL 11/4/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 23/04/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL G.S. PAGANICA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGANICA CALCIO/SCERNE CALCIO DISPUTATA IL 24/3/02 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.62 DEL 11/4/02) Con appello ritualmente proposto il G.S. Paganica Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per non aver utilizzato nella gara in oggetto e per tutta la sua durata un calciatore nato dall’1/1/83 ed altro calciatore nato dall’1/1/82 come disposto nelle norme regolamentari, avendo sostituito un calciatore juniores con altro non di pari età Ha dedotto l’appellante che, per un disguido i calciatori Marchione (classe 82 e con la maglia n.7) e Fioravanti (classe 81 con la maglia n.8) prima della gara si erano scambiati la maglia e, una volta accortisi dell’errore si sarebbe convenuto con l’arbitro di annotare sulla distinta la variazione del numero con la freccetta, cosa che i dirigenti avrebbero dimenticato di fare. Ha poi, aggiunto che il Marchione sarebbe rimasto in campo fino alla fine (tanto da realizzare il secondo gol e da infortunarsi nell’esultare dopo lo stesso) e che, invece, il calciatore sostituito sarebbe stato il n.8 Fioravanti Loris. Ha, pertanto, chiesto annullarsi la sanzione confermando il risultato acquisito in campo. L’arbitro dell’incontro ed uno dei suoi collaboratori, sentiti a chiarimenti, hanno confermato gli originari riferimenti precisando che nessuna delle circostanze riferite dall’appellante corrispondeva a realtà e che, invece, i calciatori, all’atto del riconoscimento, erano stati regolarmente identificati mentre la pur annunciata sostituzione, nell’intervallo della gara, dal Marchione con il n.13 era stata in realtà effettuata con il n.16 confermando in tal modo che lo stesso Marchione era effettivamente uscito dal campo. L’assistente, peraltro, ha precisato che tale particolare aveva richiamato la sua attenzione tanto che, a fine gara, era andato a verificare l’identità del n.16 che aveva fatto ingresso in campo ed aveva avuto modo di constatare la corrispondenza tra le sue sembianze ed i documenti. Gli stessi, infine, hanno precisato che i dirigenti delle due società, a fine gara, hanno confermato l’esattezza dei provvedimenti disciplinari adottati e le sostituzioni verbalizzate dall’arbitro. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dagli ufficiali di gara, estremamente chiari e, quindi, non suscettibili di diverse interpretazioni, la decisione del primo giudice non può che essere confermata non avendo trovato riscontro negli atti ufficiali alcuna circostanza posta a fondamento dell’appello proposto dal G.S. Paganica Calcio. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la tassa di reclamo
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