COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 09/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.A.S. ALANNO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL MASSAGGIATORE SIG.CHIULLI GIANFRANCO FINO AL 11/4/07) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. ALANNO/ADRIATICO FLACCO G.T. DISPUTATA IL 7/4/02 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B” (C.U.N.62 DEL 11/4/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 09/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.A.S. ALANNO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL MASSAGGIATORE SIG.CHIULLI GIANFRANCO FINO AL 11/4/07) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. ALANNO/ADRIATICO FLACCO G.T. DISPUTATA IL 7/4/02 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B” (C.U.N.62 DEL 11/4/02) Con appello ritualmente proposto la società A.S. Alanno ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il massaggiatore Chiulli Gianfranco reiteratamente minacciato ed ingiuriato l’arbitro della gara, nonché per averlo colpito, dopo aver fatto irruzione a forza nello spogliatoio, con una violenta manato al volto e per averlo preso, contestualmente, per il collo provocandogli breve senso di soffocamento e lieve dolore. A seguito di tali fatti l’arbitro si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di L’Aquila dove gli venivano riscontrate lesioni guaribili in giorni 6. Chiedeva la riduzione della squalifica. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il massaggiatore, a causa del comportamento arrogante dell’arbitro, colto da improvvisa ira, spintonava il direttore di gara senza, tuttavia, usare esagerata violenza. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando di non avere mai assunto una condotta arrogante nei confronti di alcuno e che, peraltro, all’interno dello spogliatoio il Chiulli lo spintonava ripetutamente, lo minacciava di morte fino ad aggredirlo nei termini già spiegati. L’arbitro ha precisato, inoltre, che il Chiulli non desisteva spontaneamente dall’aggressione, ma veniva trascinato a forza fuori dallo spogliatoio della terna arbitrale da dirigenti e giocatori. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento La sanzione inflitta al Chiulli è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il predetto ha tenuto un comportamento gravemente scorretto e violento nei confronti del direttore di gara, facendo peraltro indebito ingresso nello spogliatoio di quest’ultimo usando, anche in tale occasione, violenza e toni assolutamente censurabili Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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